assicurazione catastrofali obblicatorie per le imprese italiane entro il 31 marzo 2025

assicurazione catastrfale imprese,aziende,capannoni costi.La Legge di Bilancio 2024, articolo 1, commi 101-112, della L. 213/2023, stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 (data così stabilita dal Decreto Milleproroghe, tale data slitta ulteriormente al 31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell'acquacoltura), contratti assicurativi a copertura dei danni causati ad alcuni beni da eventi catastrofali.


Calcolo richiesto:

Assicurazioni catastrofali


NB. Tutti i campi con * sono Obbigatori

Macchinari cose inserire come valore:

  • Macchinari, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che sono loro naturale complemento), impianti non rientranti nella voce Fabbricato e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; attrezzature industriali e commerciali, quali attrezzature di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale, attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, utensili. Sono compresi impianti di Energie rinnovabili se installati a terra o comunque non sul Fabbricato. Sono comprese le “Macchine Elettroniche”. Sono compresi i Veicoli iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico) solo quando rientrano nella classificazione dell’attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell’art. 2424 del Cod. Civ alla voce B-II punti 2 e 3.
  • Arredamento: Mobili, arredi e dotazioni di ufficio o dell’esercizio commerciale, mobili e dotazioni di laboratorio, d’officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali. Macchine elettroniche: L’Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche, ecc.) impiegati nell’esercizio dell’attività assicurata.
Carica la tua visura camerale. Formati consentiti: jpeg,png,tiff,msword,pdf, in caso di richiesta superbonus 110% occorre caricare foto dell'immobile esterna,termi presenti in casa, e generatore/caldaia
  

Polizza assicurativa per gli avvenimenti catastrofali

OBBLIGATORIA LA POLIZZA ASSICURATIVA PER GLI AVVENIMENTI CATASTROFALI

Introduzione

La Legge di Bilancio 2024, articolo 1, commi 101-112, della L. 213/2023, stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 (data così stabilita dal Decreto Milleproroghe,tale data slitta ulteriormente al 31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell'acquacoltura),contratti assicurativi a copertura dei danni causati ad alcuni beni da eventi catastrofali.
Per eventi catastrofali si intendono:

  • i sismi
  • le alluvioni
  • le frane
  • le inondazioni
  • le esondazioni

L'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese.

Sono escluse dall'obbligo le imprese:

  • agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 515 e ss., L. 234/2021
  • i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, ovvero:
  • fabbricati
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali e commerciali
  • terreni

assicurazione catastrofali obblicatorie per le imprese italiane entro il 31 marzo 2025

assicurazione catastrfale imprese,aziende,capannoni costi.La Legge di Bilancio 2024, articolo 1, commi 101-112, della L. 213/2023, stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 (data così stabilita dal Decreto Milleproroghe, tale data slitta ulteriormente al 31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell'acquacoltura), contratti assicurativi a copertura dei danni causati ad alcuni beni da eventi catastrofali.